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Usura ed Estorsione: riaperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei benefici delle vittime.
Usura ed Estorsione: riaperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei benefici delle vittime. L’art. 6 – ter del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2007, n. 17 (Gazzetta Ufficiale – Supplemento ordinario n. 48/L del 26.2.2007), ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dei benefici della “elargizione” (in caso di estorsione) o del “mutuo” (in caso di usura). La novella dà quindi la più ampia attuazione al principio di applicazione delle norme in favore delle vittime dell’estorsione e dell’usura per fatti antecedenti all’entrata in vigore della normativa di settore (leggi n. 108/1996 e n. 44/1999), ricomprendendo anche chi non si era avvalso, o non aveva potuto avvalersi in precedenza, delle facoltà previste dalla legge finanziaria 2001. Ai sensi dell’art. 6 – ter D.L. n. 300/2006, possono presentare domanda per ottenere i benefici di legge le persone appartenenti alle seguenti categorie: 1. Vittime di richieste estorsive per eventi dannosi verificatisi dopo il 1 ° gennaio 1990 e denunciati o accertati prima del 27 febbraio 2007 2. Vittime di usura per fatti verificatisi dopo il 1 ° gennaio 1996 e denunciati o accertati prima del 27 febbraio 2007 3. Vittime di richieste estorsive e di usura che abbiano già presentato domanda di concessione, rispettivamente, dell'elargizione e del mutuo, sulla quale non è stata adottata una decisione sino alla data del 27 febbraio 2007 (in tal caso, esse potranno presentare elementi integrativi su invito del Comitato di Solidarietà) 4. Vittime di richieste estorsive e di usura che abbiano già presentato domanda di concessione, rispettivamente, dell'elargizione e del mutuo, sulla quale è stata adottata una decisione negativa. Le decisioni di non accoglimento che vengono in considerazione possono così riassumersi: - mancanza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge; - la fattispecie concreta non rientra nelle previsioni normative; - mancanza del parere favorevole dell'Autorità Giudiziaria; - inerzia dell'istante; - mancanza di un danno ristorabile ex art.14 della legge n. 108/96 o ex lege 44/99; - la somma concedibile a titolo di mutuo non consente il reinserimento dell'istante nell'economia legale; -presentazione fuori dai termini previsti dalle leggi n. 108/96 e n. 44/99; - mancanza di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria. 5. Vittime di richieste estorsive per eventi dannosi denunciati o accertati nel periodo dal 10 marzo 1999 al 1 ° settembre 1999 6. Vittime di usura per eventi dannosi denunciati o accertati nel periodo dal 10 marzo 1999 al 1 ° settembre 1999 7. Vittime di richieste estorsive che abbiano già presentato domanda di concessione dell'elargizione, sulla quale è stata adottata nel periodo dal 10 marzo 1999 al 1 ° settembre 1999 una delle decisioni richiamate nel punto 4 8. Vittime di usura che abbiano già presentato domanda di concessione del mutuo, sulla quale è stata adottata nel periodo dal 10 marzo 1999 al 1 ° settembre 1999 una delle decisioni richiamate nel punto 4 9. Vittime di richieste estorsive che non abbiano tempestivamente presentato la domanda per la concessione dell'elargizione, i cui termini di decadenza erano in corso o scaduti alla data del 1 ° settembre 1999 10. Vittime di usura che non abbiano tempestivamente presentato la domanda di concessione del mutuo, i cui termini di decadenza erano in corso o scaduti alla data del 1 ° settembre 1999 Termini di presentazione delle domande. Le domande per la concessione dei benefici di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 debbono essere presentate entro e non oltre il giorno 25 ottobre 2007. Le domande per la concessione dell'elargizione di cui ai punti 5, 7 e 9 debbono essere presentate entro e non oltre il giorno 27 giugno 2007. Le domande per la concessione del mutuo senza interessi di cui ai punti 6, 8 e 10 debbono essere presentate entro e non oltre il giorno 27 agosto 2007. Modalità di presentazione delle domande. Possono presentare le domande gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani o gli esercenti libere arti o professioni che abbiano subito un danno, un mancato guadagno od una intimidazione ambientale a seguito di attività estorsive ed abbiano denunciato i fatti oppure gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani o gli esercenti libere arti o professioni che abbiano pagato interessi usurari ed abbiano denunciato i fatti. Le domande per ottenere dal Fondo di Solidarietà una elargizione (per le vittime dell'estorsione) od un mutuo senza interessi (per le vittime dell'usura) debbono essere presentate, entro i termini suddetti, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso o si è consumato il delitto (se estorsione) oppure del luogo in cui è stata presentata la denuncia all'Autorità giudiziaria o hanno avuto inizio le indagini da parte della stessa Autorità (se usura). Le domande dovranno essere compilate su appositi moduli da richiedere alla Prefettura di Bergamo, che fornirà l’assistenza necessaria (tel. 035/276425, dal martedì al giovedì, ore 10 – 13; telefax 035/276476).
 
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